Ricorso per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  (c.f.
80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente  in
carica, rappresentata e difesa per mandato  ex  lege  dall'Avvocatura
Generale dello  Stato  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (C.F.
80224030587), presso i cui uffici  ha  domicilio  in  Roma,  via  dei
Portoghesi       12        (fax        0696514000        -        PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) ricorrente; 
    contro REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente  della  Giunta
Regionale attualmente in carica resistente; 
    per l'impugnazione  e  la  dichiarazione  di  incostituzionalita'
dell'art. 1, della legge regionale 25 novembre 2019 n. 47, avente  ad
oggetto "Modifiche alla legge regionale  16  maggio  2013,  n.  24  e
principi generali per la costituzione dell'agenzia regionale sviluppo
aree industriali", pubblicata sul BUR n. 131 del 25 novembre 2019. 
    Il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato il 25 novembre
2019 2018 la legge n. 47 recante "Modifiche alla legge  regionale  16
maggio  2013,  n.  24  e  principi  generali  per   la   costituzione
dell'agenzia  regionale  sviluppo  aree  industriali",  suddivisa  in
quattro articoli con i quali  intende  dettare  un  quadro  normativo
diretto a disciplinare e risolvere lo stato di  crisi  del  Consorzio
regionale per lo sviluppo delle attivita' produttive e  a  creare  le
regole per la costituzione di un nuovo  soggetto,  l'Agenzia  per  lo
sviluppo delle aree industriali. 
    Ad avviso della Presidenza del Consiglio, questa normativa  viola
la competenza legislativa esclusiva  dello  Stato,  e  deve  pertanto
essere impugnata per i seguenti 
 
                               MOTIVI 
 
    1)  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.   1   della   legge
regionale n. 47/2019  per  violazione  dell'articolo  117,  comma  2,
lettera l), della Costituzione  in  relazione  agli  articoli  194  e
seguenti del R.D. n. 267/1942. 
    La norma in discussione inserisce dopo l'articolo 6  della  legge
regionale n. 24/2013  recante:  "Riordino  enti,  aziende  regionali,
fondazione,  agenzie  regionali,   societa'   e   consorzi   comunque
denominati,  con  esclusione  del  settore  sanita'",  l'art.  6  bis
intitolato "Liquidazione coatta amministrativa il quale  in  quindici
commi prevede: 
        1. In caso di gravi perdite di  esercizio  per  due  esercizi
finanziari  consecutivi  o  di  impossibilita'   di   assicurare   la
sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni  indispensabili  o  di
impossibilita' di  pagamento  di  debiti  liquidi  ed  esigibili  nei
confronti di terzi, il  Presidente  della  Giunta  regionale,  previa
deliberazione  della  Giunta  regionale,  adottata  su  proposta  dei
dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione
coatta amministrativa del CORAP. 
        2. Con il provvedimento che  ordina  la  liquidazione  o  con
altro successivo viene  nominato  un  commissario  liquidatore  e  un
comitato di sorveglianza, composto di tre o cinque membri scelti  fra
persone particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitato  dal
Consorzio, possibilmente fra i creditori. 
        3.   Dalla   data   che   ordina   la   liquidazione   coatta
amministrativa cessano le funzioni degli organi del Consorzio,  salvo
per il caso previsto dall'articolo 214 del  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del  concordato  preventivo,
dell'amministrazione  controllata   e   della   liquidazione   coatta
amministrativa). 
        4. Il commissario liquidatore provvede alla liquidazione  del
Consorzio e all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle
risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che
si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo.
Il   commissario   liquidatore,   nell'esecuzione   delle    funzioni
attribuite, e' autorizzato a porre in  essere  ogni  atto  funzionale
alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia  del  patrimonio
del Consorzio. 
        5. Con il decreto che dispone la messa in liquidazione coatta
amministrativa si puo' stabilire, tenuto conto delle funzioni e delle
attivita' istituzionali  del  Consorzio  e  ricorrendone  presupposti
anche di carattere economico  finanziario,  la  prosecuzione  in  via
provvisoria  delle  attivita'  svolte  dal  CORAP,  assicurando   nel
relativo periodo le funzioni  previste  dall'articolo  36,  comma  5,
della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo
sviluppo delle piccole imprese), dalla L.R. 38/2001 e dalla  presente
legge. 
        6. Alla  eventuale  prosecuzione  in  via  provvisoria  delle
attivita' svolte dal CORAP troveranno integrale applicazione anche le
disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis  del  r.d.  267/1942,
sostituiti il tribunale e il  giudice  delegato  con  l'autorita'  di
vigilanza, il curatore con il commissario liquidatore e  il  comitato
dei creditori con il comitato di sorveglianza. 
        7.  Il  decreto  di   assoggettamento   alla   procedura   di
liquidazione coatta  amministrativa  non  determina  lo  scioglimento
automatico dei contratti pendenti e  relativamente  ai  contratti  di
appalto in corso si applica l'articolo  110,  comma  3,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). 
        8. Ai processi in corso si applica  l'articolo  43,  terzo  e
quarto comma, del r.d. 267/1942. 
        9. Fermi restando il rispetto e l'attuazione della  normativa
di  legge  e  amministrativa,  durante  l'esercizio  provvisorio   e'
perseguita, anche con il ricorso agli strumenti di legge  consentiti,
e nel rispetto  della  sostenibilita'  economico  finanziaria  e  dei
principi generali vigenti, la salvaguardia dei livelli  occupazionali
e il  mantenimento  delle  posizioni  giuridiche  ed  economiche  del
personale di ruolo in dotazione al CORAP. 
        10. La procedura liquidatoria  persegue  soluzioni  che,  nel
prioritario rispetto dell'interesse  pubblico,  degli  equilibri  del
bilancio e delle ragioni del ceto creditorio, siano altresi' coerenti
con la salvaguardia  dei  livelli  occupazionali,  anche  tramite  il
trasferimento di funzioni e di personale ai sensi delle vigenti leggi
nazionali e regionali. 
        11. Se il commissario liquidatore subentra in un contratto ad
esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo
delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo  l'apertura  della
procedura  della  liquidazione  coatta  amministrativa.  Il   credito
maturato per le consegne avvenute  e  per  i  servizi  erogati  prima
dell'apertura della liquidazione coatta  amministrativa  e'  trattato
come credito concorsuale. 
        12.  Il  commissario   liquidatore   presenta   alla   Giunta
regionale, entro sessanta giorni dalla  nomina,  il  programma  della
liquidazione in esecuzione delle funzioni  attribuite,  precisando  i
tempi di  realizzazione.  Il  programma  e'  approvato  dalla  Giunta
regionale  che  ne  monitora  l'attuazione  anche  sulla  base  della
presentazione, da parte del  commissario  liquidatore,  di  relazioni
semestrali. 
        13. Al commissario liquidatore spetta un  compenso  per  come
determinato dal decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  3
novembre 2016 (Criteri  per  la  determinazione  e  liquidazione  dei
compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati
di   sorveglianza   delle   procedure    di    liquidazione    coatta
amministrativa). Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico
della gestione del  Consorzio.  Qualora  il  Consorzio  non  presenti
disponibilita'  liquide  sufficienti  al  pagamento  delle  spese  di
procedura, il compenso del commissario liquidatore e' posto a  carico
della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto.
In tale ultimo caso, il compenso del commissario liquidatore non puo'
essere comunque superiore a 2.500,00 euro, onnicomprensivi. 
        14. L'ammontare del  compenso  spettante  ai  componenti  del
comitato di sorveglianza e' a carico della gestione del Consorzio, e'
onnicomprensivo  di  qualsiasi  ulteriore  spesa  sostenuta   ed   e'
determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico del 3 novembre  2016.  Qualora  il  Consorzio  non
presenti disponibilita' liquide sufficienti al pagamento delle  spese
di procedura, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza
e' posto a carico della  Regione,  che  lo  determina  tenendo  conto
dell'impegno  richiesto.  In  tale  ultimo  caso,  il  compenso   dei
componenti del comitato di  sorveglianza  non  puo'  essere  comunque
superiore a 500,00 euro, onnicomprensivi per tutta  la  durata  della
procedura. 
        15. Il Presidente della  Giunta  regionale,  previa  delibera
della Giunta regionale, approva il bilancio finale di liquidazione". 
    Tali disposizioni, nell'apportare modifiche alla precedente legge
regionale     n.     24/2013,     introducono      la      previsione
dell'assoggettabilita' a liquidazione coatta amministrativa del CORAP
(Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attivita' Produttive). 
    Il Governo ha altresi'  appreso  che  con  Decreto  della  Giunta
Regionale n. 610 del 20/12/2019, presosi atto che si sono  verificate
le condizioni previste dall'articolo 6 bis  della  L.R.  24/2013,  e'
stato stabilito  di  procedere  con  la  dichiarazione  di  messa  in
liquidazione coatta amministrativa  dell'Ente.  Successivamente,  con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 344 del  23/12/2019,
il  Presidente  ha  disposto  la   messa   in   liquidazione   coatta
amministrativa e la nomina del Commissario Liquidatore, stabilendo la
prosecuzione temporanea dell'attivita' di impresa per 12 mesi. 
    Giova premettere che la liquidazione coatta amministrativa e' una
procedura concorsuale,  avente  finalita'  liquidative,  disciplinata
dagli artt. 194 e segg. del RD 267/1942. 
    La legge determina i presupposti, soggettivi  ed  oggettivi,  per
l'applicazione di detta procedura concorsuale in luogo delle altre. 
    Presupposto soggettivo e'  la  sottoposizione  dell'impresa  alla
vigilanza  dello  Stato,  in  ragione  della  particolare  importanza
collettiva che riveste l'attivita' svolta. 
    Infatti, sono soggette a liquidazione  coatta  amministrativa  le
imprese   commerciali    soggette    a    vigilanza    dell'autorita'
amministrativa in quanto esercenti attivita'  in  settori  di  rilevo
pubblicistico (es. banche, assicurazioni, SIM, SICAV etc.) e pertanto
non sottoponibili a fallimento, e le altre imprese che possono essere
soggette   sia   a   fallimento   che   ad   amministrazione   coatta
amministrativa (quali le imprese cooperative) prevalendo fra  le  due
procedure quella attivata per prima. 
    Sono in sostanza soggette a liquidazione coatta amministrativa le
imprese di assicurazione,  le  banche,  le  societa'  cooperative,  i
consorzi di cooperative ammessi ai pubblici appalti, le societa'  per
azioni debitrici dello  Stato,  le  societa'  fiduciarie  (cosiddetta
liquidazione coatta  amministrativa  fiduciaria)  e  le  societa'  di
revisione. 
    Il CORAP non rientra in nessuna delle ipotesi di cui  sopra,  per
cui la norma regionale indebitamente estende l'ambito  soggettivo  di
applicazione della procedura. 
    Il presupposto oggettivo per l'assoggettamento alla procedura  e'
invece costituito da  ricorrere  anche  solo  uno  dei  tre  seguenti
elementi:   lo   stato    di    insolvenza,    gravi    irregolarita'
nell'amministrazione o gravi violazioni di disposizioni  legislative,
amministrative  o  statutarie,  motivi  di  pubblico  interesse   che
giustifichino la soppressione dell'ente. 
    Ora, e' noto ed indiscutibile che la disciplina  delle  procedure
concorsuali attiene a una materia di competenza legislativa esclusiva
statale. 
    Gia' in precedenti pronunce la Corte Costituzionale ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di previsioni  legislative  regionali
che   disciplinavano   l'assoggettamento   a   liquidazione    coatta
amministrativa di alcuni enti (nel caso di specie si trattava di  USL
in  gestione  liquidatoria)  per  violazione  dell'art.  117,   comma
secondo, lettera l), della Costituzione, norma che riserva allo Stato
la  potesta'  legislativa  in  materia  di  "giurisdizione  e   norme
processuali" e di "ordinamento civile". 
    Quanto sopra e' stato stabilito dalla Corte Costituzionale  sulla
base   del   presupposto   che   una   disposizione    che    prevede
l'assoggettamento di un ente alla procedura  di  liquidazione  coatta
amministrativa, implica l'assegnazione "alle situazioni soggettive di
coloro  che  hanno  avuto  rapporti  con  quegli  enti   un   regime,
sostanziale e processuale, peculiare rispetto  a  quello  (ordinario,
previsto  dal  codice  civile  e  da  quello  di  procedura   civile)
altrimenti applicabile". 
    Sicche',  prosegue  la  Corte,  "quando  l'art.  2  della   legge
fallimentare prevede che a determinare le  imprese  assoggettabili  a
tale procedura concorsuale sia "la legge", tale espressione non  puo'
che essere intesa nei senso di legge idonea  ad  incidere  -  perche'
emanata da chi ha la relativa potesta' - sul  regime,  sostanziale  e
processuale, delle situazioni soggettive coinvolte nella  procedura",
quindi la legge statale. 
    "La circostanza che la liquidazione coatta  amministrativa  abbia
natura amministrativa non rileva sotto alcun profilo, dal momento che
fin  dalla  sua  apertura  tale  procedura  amministrativa   comporta
rilevanti  effetti  sulla  tutela  giurisdizionale  dei  crediti   ed
effetti, altresi', di diritto sostanziale (artt. 55 e seguenti  della
legge fallimentare): sicche' e' in relazione all'idoneita' a produrre
tali  effetti  -  di  natura  sostanziale  e  processuale  -  che  va
determinata  la  spettanza  della  potesta'  legislativa   ai   sensi
dell'art. 117 della Costituzione e va, conseguentemente, negata - con
assorbimento di ogni altro profilo -  quella  della  Regione"  (Corte
Costituzionale, sent. n. 25/2007). 
    Le criticita' sopra rilevate non attengono solamente  al  profilo
generale  dell'assoggettabilita'  del   CORAP   alla   procedura   di
liquidazione coatta amministrativa, ma anche alla  tecnica  normativa
utilizzata dal legislatore regionale. 
    Appare infatti censurabile  la  scelta  operata  dal  legislatore
regionale di  disciplinare  profili  relativi  alla  procedura  della
liquidazione coatta  (ancorche'  compatibili  con  le  corrispondenti
previsioni  statali),  unitamente   a   previsioni   che   sanciscono
l'applicazione di disposizioni contenute nel R.D. 267/1942  piuttosto
nel Codice dei contratti pubblici (art. 1 commi  3,  6,  7,  8  della
legge  regionale)  attraverso  la  tecnica  di  rimando   alle   sole
disposizioni puntualmente richiamate. 
    Il  legislatore  regionale  avrebbe  semmai  dovuto  operare   un
generale  rimando  alle   norme   di   disciplina   della   procedura
concorsuale, essendo rimessa alla  competenza  legislativa  esclusiva
statale la disciplina, sostanziale  e  processuale,  delle  procedure
concorsuali. 
    Infatti, come detto, la legge regionale  dispone  l'applicazione,
presumibilmente  per  mera  via  analogica,  all'interno  del  quadro
normativo disposto dal R.D. n. 267/1942 per  la  liquidazione  coatta
amministrativa,  le   seguenti   ulteriori   disposizioni   normative
previste, invece, per altre procedure concorsuali: 
        - comma 6 "Alla eventuale  prosecuzione  in  via  provvisoria
delle attivita' svolte dal CORAP  troveranno  integrale  applicazione
anche le disposizioni di cui agli articoli 104  e  104-bis  del  r.d.
267/1942,  sostituiti  il  tribuna-le  e  il  giudice  delegato   con
l'autorita' di vigilanza, il curatore con il com-missario liquidatore
e il comitato dei creditori con il comitato di sorveglianza". 
        - comma 7 "Il decreto di assoggettamento  alla  procedura  di
liquidazione coatta  amministrativa  non  determina  lo  scioglimento
automatico dei contratti pendenti e  relativamente  ai  contratti  di
appalto in corso si applica l'articolo  110,  comma  3,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)". 
        - comma 8 "Ai processi in corso  si  applica  l'articolo  43,
terzo e quarto comma, del r.d. 267/1942". 
    Inoltre, e' illegittimo il fatto che la Regione quale  "Autorita'
di vigilanza" riconosciuta e disciplinata nell'ambito della ristretta
procedura di liquidazione coatta amministrativa, debba o possa essere
coinvolta (senza un espresso potere riconosciuto dal RD n.  267/1942)
nell'applicazione dell'articolo 43 o  dell'articolo  104  e  che,  al
contrario, la loro applicazione coinvolge provvedimenti  motivati  di
competenza dell'Autorita' giudiziaria. 
    Tali disposizioni chiaramente violano l'art. 117, comma  secondo,
lettera l), Costituzione in quanto  invadono  la  potesta'  esclusiva
dello Stato in materia di "giurisdizione e norme  processuali"  e  di
"ordinamento civile". Per tutte le esposte ragioni, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri come sopra rappresentata e difesa.